Lavoro part-time come forma di contratto subordinato

È un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno che, solitamente, è di 40 ore.

È applicabile in tutti i settori, compreso l’agricoltura, e può essere regolato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro.
Può essere determinato o indeterminato, ma per essere valido deve essere accertato per iscritto; infatti, senza tale previsione, il rapporto di lavoro è considerato una forma di lavoro a tempo pieno.

La durata del lavoro e l’orario di lavoro devono essere specificati nel contratto (determinabili attraverso alcune disposizioni flessibili, presenti in altri contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili); deve essere garantito il rispetto dell’orario di lavoro concordato e

Le Tipologie di lavoro Part time sono:

  • orizzontale: i lavoratori possono lavorare a tempo parziale tutti i giorni tempo;
  • verticale: dipendenti che lavorano a tempo pieno ma solo in determinati giorni della settimana, mese o anno;
  • misto: una combinazione dei due

Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81., è un contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso (art. 13, comma 2):

  • con soggetti di età inferiore ai 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno;
  • con soggetti di età superiore ai 55 anni.

Il contratto di lavoro intermittente – escluso il turismo, il pubblico esercizio e il tempo libero – è autorizzato per ciascun dipendente presso lo stesso datore di lavoro per una durata complessiva non superiore a
400 giorni lavorativi con validità di 3 anni solari.
Superato tale termine, il rapporto diventa un rapporto di lavoro a tempo pieno ea tempo indeterminato.

Si precisa che, durante i periodi di non fruizione dei servizi, il lavoratore non ha diritto a beneficiare in via continuativa di alcun trattamento economico e regolamentare, a meno che non abbia stipulato con il datore di lavoro un contratto che lo obbliga a rispondere chiamate e rimanere quindi a disposizione del datore di lavoro.
In tal caso, l’indennità disponibile è prescritta dalla legge, l’importo è determinato dai contratti collettivi e comunque non inferiore al livello di prestazione disposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le associazioni sindacali, è relativamente più rappresentativi a livello nazionale.