È un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno che, solitamente, è di 40 ore.
È applicabile in tutti i settori, compreso l’agricoltura, e può essere regolato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro.
Può essere determinato o indeterminato, ma per essere valido deve essere accertato per iscritto; infatti, senza tale previsione, il rapporto di lavoro è considerato una forma di lavoro a tempo pieno.
La durata del lavoro e l’orario di lavoro devono essere specificati nel contratto (determinabili attraverso alcune disposizioni flessibili, presenti in altri contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili); deve essere garantito il rispetto dell’orario di lavoro concordato e
Le Tipologie di lavoro Part time sono:
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81., è un contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso (art. 13, comma 2):
Il contratto di lavoro intermittente – escluso il turismo, il pubblico esercizio e il tempo libero – è autorizzato per ciascun dipendente presso lo stesso datore di lavoro per una durata complessiva non superiore a
400 giorni lavorativi con validità di 3 anni solari.
Superato tale termine, il rapporto diventa un rapporto di lavoro a tempo pieno ea tempo indeterminato.
Si precisa che, durante i periodi di non fruizione dei servizi, il lavoratore non ha diritto a beneficiare in via continuativa di alcun trattamento economico e regolamentare, a meno che non abbia stipulato con il datore di lavoro un contratto che lo obbliga a rispondere chiamate e rimanere quindi a disposizione del datore di lavoro.
In tal caso, l’indennità disponibile è prescritta dalla legge, l’importo è determinato dai contratti collettivi e comunque non inferiore al livello di prestazione disposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le associazioni sindacali, è relativamente più rappresentativi a livello nazionale.