Il Libretto di Famiglia per prestazioni occasionali accessorie

Libretto famiglia per il lavoro occasionale accessorio e le prestazioni occasionali

In un epoca come quella che stiamo vivendo non è più possibile fare come si faceva un tempo.
Prima, per esempio, uno studente dava qualche ora del suo tempo per aiutare una vicina a seguire i bambini nei compiti di scuola; oppure si tagliava l’ erba del giardino del vicino ( quella che è sempre più verde!) per qualche euro o si pulivano le scale condominiali per 10.000 lire.
Oggi, tutto il settore è regolamentato e se non si segue la legge si può incorrere in sanzioni amministrative pesanti e ci si pò trovare nella scomoda situazione di doversi difendere dalle accuse del lavoratore non regolarizzato.
Molte volte ci si affida per un aiuto a parenti, amici o conoscenti.
Molte delle denunce all’ ispettorato del lavoro arrivano proprio da questi.
Altre volte, e questo succede soprattutto per la cura degli anziani, ci si affida a OSS o Badanti solo per qualche ora, sottovalutando la situazione e dovendo poi pagare salato per la leggerezza di non mettere in regola persone che poi fanno le denunce.

Quindi, le regole ci sono e vanno rispettate e per il bene di tutti è bene conoscerle per poterle applicare.
Dette queste cose, semplici ma importanti, vediamo  come  ci si regolarizza proprio in certe situazioni

Vediamo il Libretto di Famiglia, uno degli strumenti più importanti che ci ha messo ha disposizione la Pubblica Amministrazione

Le famiglie hanno a disposizione un libretto nominativo prepagato.
Nel libretto ci sono titoli dal valore unitario di €. 10,00 da consegnare alla badante, alla, alla Colf, al giardiniere…(al prestatore d’opera) per ogni ora di lavoro eseguita.
Il libretto di Famiglia è nominativo e si può acquistabile presso la piattaforma telematica dell’Inps oppure presso gli uffici postali.

Il libretto famiglia è utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali.
Ma cosa si intende per prestazione occasionale?

Le prestazioni meramente occasionali sono disciplinate nell’art. 2222 e ss. del codice civile.
In questo tipo di collaborazioni, il committente (il datore di lavoro) incarica il soggetto a svolgere una determinata prestazione.
Questa prestazione ha una specifica caratteristica: viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione, per cui non sono previsti orari o altri vincoli, il lavoratore opera in completa autonomia.

Le Caratteristiche principali della prestazione meramente occasionale sono:
durata del lavoro non superiore a 30 giorni annui per singolo committente.
– Il totale dei redditi percepiti da tutti i committenti non deve superare i 5000 euro netti annui.

Vedremo poi di approfondire in un altro articolo la figura della prestazione meramente occasionale.

Le Prestazioni Occasionali di Tipo Accessorio

Nel caso in esame abbiamo qualcosa di differente.
Si parla qui di Le prestazioni occasionali di tipo accessorio (Legge n. 30/2002 e successiva Legge n. 276 del 2003), rappresentano delle speciali forme di prestazione occasionale, caratterizzate da un sistema di pagamento del compenso attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) e quindi non tramite ricevuta con ritenuta d’acconto, come avviene nelle classiche collaborazioni occasionali.

La normativa più recente, dopo il 2015 e l’ abolizione del Job Act, è la seguente introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa.

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Prestazioni occasionali di tipo accessorio possono consistere in:
• Piccoli lavori domestici. Inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
• Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
• Insegnamento privato supplementare (ripetizioni private a studenti, ad esempio).

In questi casi di esempio, il Libretto Famiglia è il modo migliore, se non unico, per pagare questo tipo di prestazioni, sempre che rimangano nell’ ambito della prestazione occasionale accessoria.

Come si è detto, il libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di €. 10,00.
Ciascuno utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora.
Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari a:
• €. 1,65 di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata Inps;
• €. 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quali sono gli adempimenti a carico della famiglia committente, datore di lavoro?

Entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione, il committente è chiamato a comunicare alcuni dati all’Inps.
Nello specifico deve indicare:
• Dati identificativi del prestatore d’opera;
• Il compenso pattuito;
• Il luogo di svolgimento;
• La durata della prestazione.
• Ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

Il prestatore di lavoro riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
La comunicazione dei dati avviene attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps.

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.
Per informazioni precise è sempre bene fare riferimento al sito dell’ INPS