Stage e tirocinio e ricerca del lavoro

Detto anche tirocinio, designa una forma temporanea di inserimento dei giovani in un’azienda (Organisme d’Accueil), pubblica o privata, al fine di creare momenti di alternanza tra lavoro studio e lavoro nell’ambito del percorso formativo .
Sia durante il tirocinio che come apprendista, al candidato viene assegnato un tutore incaricato della sua formazione.

A differenza del tirocinio, l’apprendistato prevede la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato e la retribuzione effettiva.
Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, il contratto diventa a tempo indeterminato, salvo diverso accordo tra le parti.

Vari Tipi di tirocini

I Tirocini possono essere:

  • programma di studio: sono tenuti a proseguire il percorso universitario.
    Infatti, sono inseriti nel piano di studi ed è necessario seguirli per ottenere crediti formativi utili al conseguimento di un diploma, ad esempio quello della facoltà di informatica;
  • extracurriculari: sono facoltativi e quindi considerati tirocinio;
  • professionale: sono necessari per svolgere alcune professioni, come la professione forense, per la quale è richiesto un tirocinio di 2 anni;
  • insegnamenti attivi: questi richiedono un esame finale e sono necessari, ad esempio, per autorizzare l’insegnamento. In questo caso, il sistema si chiama TFA.

    Questa accademia è stata istituita per formare adeguate risorse umane.
    Si segnala, tuttavia, che le differenze tra tirocinio e apprendistato, seppur pochissime, comprendono il fatto che la prima è una formazione facoltativa, la seconda è necessaria per ottenere le qualifiche più specialistiche, individuare o completare specifici percorsi professionali.

Nello stage è prevista la stesura di un programma formativo concordato tra l’azienda che lo fornisce e lo stagista. In particolare, gli stage possono essere:

  • formativi: definiti anche “di orientamento”, hanno una durata massima di sei mesi;
  • di inserimento/reinserimento: prevedono una durata massima di 12 mesi e hanno lo scopo di inserire/reinserire la risorsa nel mondo del lavoro;
  • a favore di soggetti svantaggiati: prevedono una durata massima di 12 mesi, che diventa di 24 mesi qualora il soggetto sia una persona disabile.

Disciplinato in termini generali dall’art. 18 della Legge n. 196/1997 (e il D.M. attuativo n. 142/1998), lo stage è  un istituto pensato per formare le risorse, ma non costituisce un rapporto di lavoro in quanto si pone solo l’obiettivo di agevolare le scelte professionali dello stagista mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Lo stage è differente dal “praticantato” che, invece, è considerato un tirocinio obbligatorio propedeutico al sostenimento dell’esame di stato per l’accesso all’abilitazione per esercitare la libera professione (come ad esempio quella forense).

Stage e tirocini non comportano un contratto tra le parti, né sono pagabili tramite busta paga, ma rimborsano solo un minimo di 300 € complessivi.
La durata massima del rapporto di tirocinio – comprensivo di un’eventuale proroga o estensione per tutte le categorie di soggetti a cui è rivolto, è di 12 mesi, escluso il periodo di tirocinio per le persone con disabilità, in cui il periodo massimo è di 2 mesi.
La durata minima del tirocinio è invece di 2 mesi (a meno che l’ospitante non lavori stagionalmente).

Piano formativo in cui sono delineate le attività affidate al tirocinante durante il tirocinio, gli obiettivi e le modalità da raggiungere, le competenze da acquisire con riferimento alle figure professionali, nonché i diritti e doveri dei soggetti coinvolti (tirocinanti, assistenti dell’azienda, referente per il progetto capofila).
Il promotore deve assicurare (per tutte le attività previste dal progetto formativo anche se svolte da tirocinanti esterni all’azienda) che i tirocinanti siano esenti da infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché dalla responsabilità civile verso terzi.