Il Contratto a Tutele Crescenti

Il Contratto a tutele crescenti come forma di rapporto di lavoro subordinato

Il contratto a tutele crescenti a lungo termine sono stati introdotti dal governo nel 2015 nell’ambito della riforma del lavoro del 7 marzo 2015, ai sensi del cosiddetto Jobs Act.

È importante sottolineare che Il contratto a tutele crescent non è un vero contratto, ma si tratta  di una nuova disciplina che affronta specificamente la questione del diritto di recesso del datore di lavoro in caso di contratto a lungo termine.
In precedenza, i dipendenti avevano sempre il diritto di reintegrare le loro posizioni in azienda in caso di licenziamento illegale.

il contratto a tutele crescenti

Il diritto alla reintegrazione è attualmente strettamente regolato solo in caso di licenziamento (articolo 2 del codice del lavoro):

Discriminazione: cioè la partecipazione ad attività sindacali per motivi religiosi, politici, razziali, di genere, di età, ecc. ;

Nullità: cioè durante il periodo di tutela (primo anno di matrimonio, durante la gravidanza e figlio di età inferiore ad un anno, durante il congedo parentale);

Per motivi illeciti: approvazione art. Articolo 13 5 del codice civile italiano;

Implicito: solo verbale (non valido);

Nessuna giustificazione: Per motivi legati all’incapacità fisica o mentale del dipendente.

Il contratto a tutela crescenti dà diritto anche a un compenso pari a quello che avresti percepito dalla data del licenziamento fino alla data della reintegrazione, al netto delle altre attività svolte in tale tempo.
Durante il suddetto periodo, l’azienda deve anche pagare i relativi contributi previdenziali.

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Modelli di currulum vitae

Il contratto a tutela crescenti è disponibile solo per i dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni:

Nuovo dipendente: dipendente assunto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015,  a seguito di conversione a contratto a termine o apprendistato; Operai, segretari o quadri.

La nuova disciplina, invece, non ha effetti sui dirigenti.
I lavoratori a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo 2015 continuano a godere degli stessi diritti di prima, invariati (per loro continua ad applicarsi l’articolo 18 e ha quindi diritto al rientro.

Il contratto a tutele crescenti, prevede, In tutti i nuovi casi di licenziamento disciplinare, il ricorso al giudice può essere evitato optando per la mediazione extragiudiziale in un quadro protetto.
Il datore di lavoro fornisce al lavoratore, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, una somma di denaro che non costituisce reddito.

Ecco cas’è il contratto a tutele crescenti